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Sez. 2, Sentenza n. 2001 del 21/06/1972 (Rv. 359134 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CRITERIO DI INTERPRETAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359134-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CRITERIO DI INTERPRETAZIONE.*

L'interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di merito e incensurabile in Cassazione, ma tale interpretazione deve essere fatta alla stregua di corretti criteri giuridici e profilarsi immune da vizi logici e difetti di motivazione. In particolare, il giudice di merito, per accertare l'oggetto ed i limiti della res judicata non deve limitarsi a tener conto della formula conclusiva in cui si riassume il momento precettivo della sentenza, ma deve individuarne l'essenza e la sostanziale portata anche in funzione della motivazione, attraverso un'approfondita indagine interpretativa intesa a chiarire il vero momento logico della decisione. (Conf 2113'70 mass n 348235; 1570'70 mass n 347454).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)