Sez. L, Sentenza n. 2882 del 10/03/1992 (Rv. 476170 - 01)
Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - In genere | Obbligo di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione - Estremi - Riferimento al verbale di contestazione del fatto - Sufficienza - Condizione - Fattispecie.
Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - In genere
L'obbligo di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione emessa, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 689 del 1981, dagli enti ed istituti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie per la riscossione dei contributi e premi non versati e relative somme aggiuntive, oltre che delle somme dovute a titolo di pena pecuniaria amministrativa, può esprimersi anche tramite il semplice riferimento al verbale di contestazione del fatto, sempre che esso contenga una completa indicazione degli estremi dell'addebito e sia stato portato a conoscenza del preteso trasgressore. (Nella specie, la decisione dei giudici di merito, confermata dalla S.C., ha annullato l'ordinanza ingiunzione emessa dall'INPS con l'indicazione dei contributi pretesi, ma senza alcuna specificazione delle ragioni per cui gli stessi fossero dovuti, e con il richiamo ad un processo verbale ispettivo, privo degli elementi necessari per la sua individuazione).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)