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Sez. L, Sentenza n. 4220 del 19/07/1984 (Rv. 436172 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - PROVA E VALUTAZIONE DEL DANNO - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - CREDITI PREVIDENZIALI - DISCIPLINA EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - FATTO NOTORIO DELLA SVALUTAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436172-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - PROVA E VALUTAZIONE DEL DANNO - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - CREDITI PREVIDENZIALI - DISCIPLINA EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - FATTO NOTORIO DELLA SVALUTAZIONE - IRRILEVANZA.*

L'applicabilità ai crediti previdenziali (per i quali non opera il terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ.) del disposto del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ. presuppone la richiesta e la dimostrazione del maggior danno subito dal creditore, non potendo, a tal fine, il giudice tener conto sic et simpliciter del fatto notorio della svalutazione. (V 5555/81, mass n 416277).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)