Sez. L, Sentenza n. 5555 del 22/10/1981 (Rv. 416277 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA EX ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ - RISARCIMENTO DEL PREGIUDIZIO PATRIMONIALE SPECIFICAMENTE DERIVATO DALLA SVALUTAZIONE - DIRITTO DELL'ASSICURATO - ONERE PROBATORIO DELLO STESSO - OGGETTO - QUALITÀ DI PENSIONATO - RILEVANZA - CRITERI EQUITATIVI - APPLICABILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA EX ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ - RISARCIMENTO DEL PREGIUDIZIO PATRIMONIALE SPECIFICAMENTE DERIVATO DALLA SVALUTAZIONE - DIRITTO DELL'ASSICURATO - ONERE PROBATORIO DELLO STESSO - OGGETTO - QUALITÀ DI PENSIONATO - RILEVANZA - CRITERI EQUITATIVI - APPLICABILITÀ.*
In tema di crediti pecuniari non di lavoro, la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore, pur potendo essere causa di danni maggiori di quelli sofferti con l'attribuzione degli interessi legali, non giustifica, in sè, alcun risarcimento automatico (sotto il profilo del danno emergente) che possa essere attuato con la rivalutazione della somma dovuta. In tal caso, mentre il creditore ha, ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., l'Onere di allegare e dimostrare, valendosi, senza alcuna limitazione, di ogni possibile mezzo di prova, il pregiudizio patrimoniale specificamente risentito, il giudice può accertare tale specifica incidenza negativa sul patrimonio del creditore non tempestivamente soddisfatto ricorrendo sia al notorio acquisito alla comune esperienza sia ad elementi di presunzioni semplici ricavabili dalle condizioni personali del creditore medesimo, eventualmente integrati da criteri equitativi. Tali principi - i quali comportano che ogni fattispecie debba essere valutata specificamente, tenendo conto delle concrete condizioni dei singoli creditori - trovano applicazione anche nell'ipotesi di crediti per prestazioni previdenziali (esclusi dalla rivalutazione automatica di cui al terzo comma dell'art. 429, nuovo testo cod. proc. civ.), nella quale, anzi, mentre ai fini della valutazione delle condizioni personali del creditore, assume peculiare significato la qualità di pensionato rivestita dal medesimo, la possibilità del ricorso a criteri equitativi appare ulteriormente giustificata, in considerazione sia della norma dell'art. 432 (nuovo testo) cod. proc. civ. che dei maggiori poteri istruttori conferiti al giudice del lavoro. (V. 3776/79, mass. N. 400219; (V. 5670/78, mass. N. 395451; (V. 4127/78, mass. N. 393752; (V. 1970/76, mass. N. 380782).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)