Sez. 1 - , Sentenza n. 7107 del 20/03/2017 (Rv. 644755 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Appello - Divieto di proposizione di nuove eccezioni previsto dall'art. 345 c.p.c. - Ambito di applicabilità - Riferibilità alle sole eccezioni in senso proprio - Sussistenza - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE
Le eccezioni vietate in appello, ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c., sono soltanto quelle in senso proprio, ovvero «non rilevabili d'ufficio», e non, indiscriminatamente, tutte le difese, comunque svolte dalle parti per resistere alle pretese o alle eccezioni di controparte, potendo i fatti su cui esse si basano e risultanti dalle acquisizioni processuali essere rilevati d'ufficio dal giudice alla stregua delle eccezioni "in senso lato" o "improprie". (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza, che aveva esaminato in appello le contestazioni sollevate dalla stazione appaltante nei confronti delle riserve formulate dall’appaltatore sulla base di una diversa interpretazione di una clausola del contratto di appalto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)