Sez. 3, Sentenza n. 11015 del 19/05/2011 (Rv. 617954 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Appello - Divieto di proposizione di nuove eccezioni previsto dall'art. 345 cod. proc. civ. - Ambito di applicabilità - Riferibilità alle sole eccezioni in senso proprio - Sussistenza - Fattispecie relativa al caso fortuito quale causa di esclusione della responsabilità da custodia ex art. 2051 cod.civ.
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE
Le eccezioni vietate in appello, ai sensi dell'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ., sono soltanto quelle in senso proprio, ovvero "non rilevabili d'ufficio", e non, indiscriminatamente, tutte le difese, comunque svolte dalle parti per resistere alle pretese o alle eccezioni di controparte, potendo i fatti su cui esse si basano e risultanti dalle acquisizioni processuali essere rilevati d'ufficio dal giudice alla stregua delle eccezioni "in senso lato" o "improprie". (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato l'impugnata sentenza che aveva attribuito al caso fortuito, quale limite invocato dal custode - che aveva dedotto l'eccezionalità delle precipitazioni in relazione ai danni occasionati al terreno sottostante per deflusso delle acque da quello proprio - per sottrarsi alla responsabilità posta dall'art. 2051 cod. civ., un'attinenza meramente probatoria, estranea alla materia delle eccezioni in senso proprio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)