Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26173 del 21/11/2013 (Rv. 628746 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ordinanza-ingiunzione - Opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 - Deduzione di fatti estintivi maturati prima della notifica del provvedimento - Ammissibilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative, l'ordinanza-ingiunzione può essere impugnata con il rimedio dell'opposizione prevista dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche per far valere fatti estintivi maturati prima della notificazione del provvedimento al destinatario, come la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni accertate.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)