Sez. 3, Sentenza n. 24215 del 17/11/2009 (Rv. 610092 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA | Sanzione amministrativa pecuniaria - Notificazione della cartella esattoriale - Estinzione dell'obbligazione sanzionatoria successivamente alla formazione del titolo esecutivo - Rimedi esperibili - Opposizione all'esecuzione - Ammissibilità - Competenza - Determinazione - Criterio - Mancata impugnazione e avvenuto pagamento - Azione di ripetizione di indebito - Esperibilità - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA
A seguito della notificazione di una cartella esattoriale, dalla quale risulti l'iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa, l'interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come la prescrizione, deve proporre opposizione all'esecuzione, per la quale è competente il giudice indicato dalla legge come competente in ordine alla opposizione al provvedimento sanzionatorio. Ove ometta, invece, tale opposizione e nondimeno provveda al pagamento onde evitare il pignoramento, egli non potrà poi agire in via di ripetizione d'indebito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)