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Sez. 1, Sentenza n. 8919 del 20/11/2000 Cc. (dep. 05/03/2001) Rv. 218219 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Attività svolta in favore della vittima del reato - Requisito per la concessione - Esclusione - Condotta suscettibile di imposizione nel periodo di prova - Possibilità.
Stato
decisa il 2000-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218219-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il fatto di adoperarsi in favore della vittima del reato non costituisce un requisito necessario per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ma solo una condotta che può essere richiesta al condannato, mediante apposita prescrizione risultante dal relativo verbale, nel corso della prova a dimostrazione della sua volontà di risocializzazione.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)