Sez. 1, Sentenza n. 407 del 23/11/2001 Cc. (dep. 08/01/2002) Rv. 220438 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Prescrizione di adoperarsi in favore della vittima - Obbligatorietà - Specificazione, all'atto di concessione della misura, delle modalità di attuazione - Necessità - Esclusione - Attribuzione del compito di specificazione al magistrato di sorveglianza - Sussistenza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di benefici penitenziari, la disposizione dell'art. 47, comma settimo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), secondo la quale all'atto dell'affidamento in prova al servizio sociale si deve anche stabilire che l'affidato si adoperi, per quanto possibile, in favore della vittima del reato, introduce una prescrizione obbligatoria, ma di carattere elastico, che può esplicarsi mediante qualsiasi forma di sostegno morale o materiale realizzabile nel caso concreto. Ne consegue che, poiché le modalità di esplicazione dell'attiva solidarietà non sempre sono determinabili "a priori" e devono, anzi, essere individuate, nel corso dell'esecuzione della misura, in relazione alle esigenze e alla disponibilità dell'offeso, alle capacità dell'autore del reato e a ogni altra circostanza di fatto, è legittima una loro previsione in forma generica all'atto dell'affidamento, restando demandata la necessaria specificazione a successivo provvedimento del magistrato di sorveglianza adottato in forza dei suoi poteri di modificazione e integrazione delle prescrizioni imposte dal tribunale. (In applicazione a tale principio la Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero che aveva denunciato come generica e sostanzialmente elusiva della legge la prescrizione di "adoperarsi in quanto possibile a favore della vittima del reato").
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 7 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)