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Sez. 3 - , Sentenza n. 10091 del 16/01/2020 Ud. (dep. 16/03/2020) Rv. 278406 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca facoltativa – Motivazione – Rapporto di asservimento tra bene e reato – Sufficienza – Esclusione – Ragioni – Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278406-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

In tema di confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen., la motivazione del provvedimento non può essere basata sul solo rapporto di asservimento del bene rispetto al reato, ma deve anche riguardare la circostanza che il reo, secondo l'id quod plerumque accidit, reitererebbe l'attività punibile se restasse nel possesso di detto bene, in quanto la misura, per la sua natura cautelare, tende a prevenire la commissione di nuovi reati. (In applicazione del principio la Corte ha annullato il provvedimento di confisca per il reato di cui all'art. 279, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 di un forno per la verniciatura di auto e di altre attrezzature, non motivato sul punto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 279 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)