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Sez. 6, Sentenza n. 6062 del 05/11/2014 Ud. (dep. 10/02/2015) Rv. 263111 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca facoltativa di cose servite o destinate a commettere il reato - Nesso strumentale di asservimento tra cosa e reato - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263111-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

La confisca facoltativa prevista dall'art. 240, comma primo, cod. pen. è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, dovendo la prima essere collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, rivelatore dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza impugnata nella parte in cui era stata disposta, in relazione al reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria, la confisca sia di quote sociali della clinica presso cui l'imputato redigeva le false certificazioni mediche, in assenza di prova circa l'esistenza di un collegamento stabile, di natura funzionale, tra la struttura sanitaria e l'attività delittuosa, sia di somme di denaro di incerta provenienza rinvenute presso l'abitazione dell'imputato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 374 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)