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Sez. L, Sentenza n. 2609 del 04/03/1993 (Rv. 481219 - 01)

Atti amministrativi - Nullità e inesistenza | Pensioni a carico della Cassa di previdenza e assistenza - Rivalutazione monetaria riferita a periodi precedenti alla maturazione del diritto a pensione - Esclusione - Decorrenza della rivalutazione da data successiva e detta maturazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481219-01

Atti amministrativi - Nullità e inesistenza

Le pensioni a carico della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori non sono soggette, ai sensi dell'art. 16 della legge 20 settembre 1980 n. 576, alla rivalutazione monetaria (disposta con il previsto decreto ministeriale) relativa a variazioni dell'indice I.S.T.A.T. (dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) che si riferiscano a periodi precedenti alla maturazione del diritto a pensione, senza che rilevi che la disposta rivalutazione decorra da data successiva a detta maturazione (principio affermato per il caso di pensione di invalidità con decorrenza 1 giugno 1984, con riguardo alla rivalutazione disposta con D.M. 2 luglio 1984).

Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)