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Sez. 5, Sentenza n. 2357 del 14/04/2000 Cc. (dep. 27/06/2000) Rv. 216542 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Confisca dei beni - Terzo intestatario - Omessa citazione - Nullità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2000-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216542-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In tema di applicazione delle misure di prevenzione, il procedimento ha, istituzionalmente, i suoi necessari referenti nel pubblico ministero e nel proposto, sicché l'omessa chiamata del terzo, al quale siano intestati i beni ritenuti nella disponibilità del proposto, non si pone nello stesso piano del soggetto cui può essere applicata la misura; ne consegue che la mancata citazione del terzo non comporta la nullità del procedimento, ma un'irregolarità che non inficia il procedimento medesimo e non invalida l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, ferma restando la facoltà dell'estraneo di esplicare le sue difese - quale terzo assoggettato, di riflesso, all'esecuzione della misura disposta nei confronti del proposto - con incidente di esecuzione e, all'occorrenza, con ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice che delibera sull'incidente medesimo.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)