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Sez. 6, Sentenza n. 803 del 02/03/1999 Cc. (dep. 06/10/1999) Rv. 214780 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Confisca di beni - Parti essenziali - Individuazione - Terzo eventualmente interessato - Omessa citazione - Nullità - Esclusione - Rimedi esperibili dal terzo.
Stato
decisa il 1999-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214780-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

Il procedimento di prevenzione ha, istituzionalmente i suoi necessari referenti nel pubblico ministero e nel proposto, sicché l'omessa chiamata del terzo, al quale siano intestati i beni ritenuti nella disponibilità del proposto, non si pone sullo stesso piano del soggetto cui può essere applicata la misura. Ne consegue che la mancata citazione del terzo non comporta la nullità del procedimento, ma un'irregolarità che non inficia il procedimento medesimo e non invalida l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, ferma restando la facoltà dell'estraneo di esplicare le sue difese - quale terzo assoggettato, di riflesso, all'esecuzione della misura disposta nei confronti del proposto - con incidente di esecuzione e, all'occorrenza, con ricorso per cassazione avverso la ordinanza del giudice, che delibera sull'incidente medesimo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)