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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27437 del 29/12/2016 (Rv. 641909 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Riconoscimento dello "status" di rifugiato - Orientamento sessuale del richiedente - Fattore di individuazione del "particolare gruppo sociale" ex art. 8, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 251 del 2007 - Sussistenza - Deduzione solo innanzi al tribunale - Irrilevanza
Stato
decisa il 2016-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641909-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

L’orientamento sessuale del richiedente (nella specie, l’omosessualità) costituisce fattore di individuazione del “particolare gruppo sociale” la cui appartenenza, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 251 del 2007, costituisce ragione di persecuzione idonea a fondare il riconoscimento dello “status” di rifugiato, pur se dedotta per la prima volta solo davanti al tribunale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/1993 num. 251 art. 8, Direttive Commissione CEE 29/04/2004 num. 83 art. 4 com. 3, Direttive Commissione CEE 01/12/2005 num. 85 art. 13 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/1993 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/1993 num. 251 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)