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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16362 del 04/08/2016 (Rv. 641324 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Diritto di asilo - Contenuto legale - Disciplina di cui al d.lgs. n. 251 del 2007 ed all'art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Esaustività - Conseguenze - Diretta applicazione dell'art. 10, comma 3, Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641324-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. n. 251 del 2007, ed all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, cosicché non v'è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 3, Cost.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251, Costituzione art. 10, Regolam. Consiglio CEE 29/04/2014 num. 83

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)