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Sez. 1, Sentenza n. 3319 del 14/07/1989 (Rv. 463376 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI - TERMINE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1989-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463376-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI - TERMINE - DECORRENZA.*

Per l'opposizione avverso lo stato passivo di impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, o ad amministrazione straordinaria, il termine di quindici giorni, ai sensi dell'art. 209 secondo comma della legge fallimentare (nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 1980), decorre solo a seguito della ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale il Commissario dà notizia dell'avvenuto deposito dell'elenco dei crediti ammessi, mentre non rileva, a detto fine, che l'opponente abbia già avuto, a norma dell'art. 207 della legge fallimentare, la comunicazione della sua esclusione in tutto od in parte dal passivo, senza formulare le istanze od osservazioni consentite dal terzo comma di tale ultima disposizione.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 207 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)