Sez. 1, Sentenza n. 991 del 17/02/1982 (Rv. 418854 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DECORRENZA - DOMANDA DIRETTA ALLA DETERMINAZIONE DI UN ASSEGNO STRETTAMENTE ALIMENTARE OPPURE ALL'ADEGUAMENTO DELL'ASSEGNO DI SEPARAZIONE - PROPONIBILITÀ - LIQUIDAZIONE - DECORRENZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DECORRENZA - DOMANDA DIRETTA ALLA DETERMINAZIONE DI UN ASSEGNO STRETTAMENTE ALIMENTARE OPPURE ALL'ADEGUAMENTO DELL'ASSEGNO DI SEPARAZIONE - PROPONIBILITÀ - LIQUIDAZIONE - DECORRENZA.*
L'assegno di divorzio, avendo il suo momento genetico nella dissoluzione del matrimonio, decorre dalla data del passaggio in giudicato della pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ancorché tale assegno sia stato determinato in base alla sola finalità assistenziale, mentre l'assegno provvisorio, ex art. 4 l. n. 898 del 1970 per la durata del giudizio, non può essere disposto retroattivamente con la sentenza definitiva che pronuncia sulla domanda di divorzio. Ciò non esclude, però, che in tale giudizio possa essere introdotta una domanda diretta alla Determinazione di un assegno strettamente alimentare oppure all'adeguamento dell'assegno di separazione già in precedenza goduto, con la conseguenza che in tali ipotesi il giudice, ove ne sussistano le condizioni e tale richiesta risulti contenuta, sia pure implicitamente, nel thema decidendum prospettato dalle parti, può liquidare, con la sentenza di divorzio, un assegno, per tali titoli, con decorrenza dalla domanda.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)