Sez. 1, Sentenza n. 3048 del 04/05/1983 (Rv. 427954 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DECORRENZA - SUO AGGIORNAMENTO IN APPELLO IN CONSEGUENZA DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA - DECORRENZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DECORRENZA - SUO AGGIORNAMENTO IN APPELLO IN CONSEGUENZA DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA - DECORRENZA.*
L'assegno di divorzio, e di conseguenza anche l'aggiornamento che ne sia stato operato in appello in considerazione della svalutazione monetaria, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. (Conf 991/82, mass n 418854; (Conf 502/82, mass n 418204; (Conf 5507/81, mass n 416212).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)