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Sez. 1, Sentenza n. 1149 del 10/04/1969 (Rv. 339714 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - CONTENZIOSO - IN GENERE - PROCEDIMENTI DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE E ALL'AGO - CONCORSO - LIMITI - EMISSIONE DELL'INGIUNZIONE DI CUI ALL'ART 43 DISP ATT COD PROC CIV NEL CORSO DEL PROCESSO TRIBUTARIO - DEFINITIVITA DELL'INGIUNZIONE - CONTESTAZIONE DEL MERITO DELLA PRETESA TRIBUTARIA- PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339714-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - CONTENZIOSO - IN GENERE - PROCEDIMENTI DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE E ALL'AGO - CONCORSO - LIMITI - EMISSIONE DELL'INGIUNZIONE DI CUI ALL'ART 43 DISP ATT COD PROC CIV NEL CORSO DEL PROCESSO TRIBUTARIO - DEFINITIVITA DELL'INGIUNZIONE - CONTESTAZIONE DEL MERITO DELLA PRETESA TRIBUTARIA- PRECLUSIONE.*

In tema di imposta di registro, la legge ammette il concorso ed il contemporaneo svolgimento dei due processi, l'uno davanti alle commissioni tributarie e l'altro davanti al giudice ordinario. Le due azioni sono del tutto autonome, senza alcun rapporto di dipendenza tra loro, ma possono coesistere solo fino a quando non si sia formato il giudicato davanti al giudice ordinario. Conseguentemente, se, nel corso del processo tributario svolgentesi secondo le norme di cui al RD 7 agosto 1936, n 1639, interviene il decreto ingiuntivo di pagamento di cui all'art.43 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ed il contribuente non propone valida opposizione contro detto decreto e questo e dichiarato definitivo, resta preclusa la possibilita di insorgere avverso il merito del provvedimento in qualsiasi altra Sede. Cioe, perche il contribuente, al quale sia stato notificato il decreto ingiuntivo ex art.43 disp. Attuaz. Cod.proc. civ., possa trasferire e far valere nel processo avanti le commissioni tributarie ogni sua ragione di contestazione alle pretese della finanza, occorre che egli proponga valida opposizione al decreto ingiuntivo.*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 43, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 43, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 73, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 13, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 22 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 136, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)