Sez. 1, Sentenza n. 530 del 23/02/1973 (Rv. 362553 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - MINORE PRETESA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - OBBLIGO DI ESAME - CONDIZIONI - PENDENZA DI RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - IRRILEVANZA.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - MINORE PRETESA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - OBBLIGO DI ESAME - CONDIZIONI - PENDENZA DI RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - IRRILEVANZA.*
Nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale non puo il giudice limitarsi a giudicare della legittimita dell'ingiunzione senza esaminare una minor pretesa che nel giudizio medesimo l' amministrazione opposta faccia valere senza mutare i fatti posti a fondamento dell'ingiunzione, ma solo mutando la loro qualificazione giuridica. All'esame di detta pretesa il giudice deve procedere anche se per essa sia stata nel frattempo intimata altra ingiunzione e relativamente a questa penda un procedimento promosso innanzi alle commissioni tributarie. Quest'ultimo, invero, e il processo innanzi all'autorita giudiziaria ordinaria, ancorche vertenti sullo stesso oggetto, sono del tutto indipendenti e possono svolgersi parallelamente. (V 2272/70, mass n 348451; 2019/69, mass n 341255; (V 1149/69, mass n 339714).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1910 num. 639 art. 4, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 146 CORTE COST., Legge 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 145 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 144
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)