diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2859 del 30/10/2018 Cc. (dep. 22/01/2019) Rv. 274821 - 01

GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Incompatibilità derivante da atti compiuti nella funzione di giudice per le indagini preliminari – Adozione di decreto di sequestro preventivo - Incompatibilità ad emettere decreto penale di condanna - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274821-01

GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO

Il giudice che, nell'ambito del medesimo procedimento abbia adottato un decreto di sequestro preventivo, svolgendo funzioni di giudice per le indagini preliminari, non può emettere il decreto penale di condanna, sussistendo una delle cause di incompatibilità stabilite dall'art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen. (In motivazione la S.C. ha rilevato che la forza pregiudicante dell'attività compiuta sussiste nonostante che, accertando i presupposti del sequestro, il giudice non ha valutato l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza dell'indagato, ma solo l'astratta configurabilità del reato, precisando inoltre che la misura cautelare reale non è compresa tra gli atti, specificamente elencati nell'art. 34, comma 2-ter, cod. proc. pen., per la cui adozione non opera il divieto, per il giudice per le indagini preliminari, di emettere decreto penale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)