Sez. 1, Sentenza n. 14206 del 01/03/2002 Ud. (dep. 12/04/2002) Rv. 221711 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Decreto di condanna emesso da giudice il quale aveva svolto funzioni di g.i.p. nello stesso procedimento - Dichiarazione di ricusazione - Ammissibilità - Condizioni.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO
L'imputato raggiunto da decreto penale di condanna emesso da un giudice il quale versi in stato di incompatibilità, ai sensi dell'art. 34, comma 2 bis, cod. proc. pen., per avere in precedenza esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari nel medesimo procedimento, può proporre dichiarazione di ricusazione, al fine di far rilevare detta incompatibilità, nei termini e nei modi stabiliti dall'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., a prescindere dall'eventuale proposizione dell'opposizione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 com. 2 n. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 com. 2 n. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)