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Sez. 6, Sentenza n. 16765 del 18/11/2019 Ud. (dep. 03/06/2020) Rv. 279418 - 09

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO | Peculato – Concorso del capogruppo consiliare con il singolo consigliere – Configurabilità – Condizioni.
Stato
decisa il 2019-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279418-09

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO

In tema di peculato commesso mediante indebito utilizzo del Fondo per il funzionamento dei gruppi consiliari regionali, ai fini del concorso doloso del capogruppo che autorizzi il rimborso di spese sostenute dal consigliere per finalità non istituzionali, è necessario l'accertamento della piena consapevolezza da parte del primo dell'uso illecito del danaro pubblico, che non può desumersi dall'assenza di adeguate verifiche della conformità tra giustificativi di spesa ed iniziative del gruppo, né dall'ampiezza dei rimborsi consentiti. (In motivazione, la Corte ha precisato che il mero dubbio, rimasto non risolto, sulla illiceità dei rimborsi autorizzati non è dimostrativo di dolo eventuale, perché compatibile con la negligenza, e dunque con l'imputazione del fatto al capogruppo a titolo di colpa cosciente).(Vedi Sez. 6, n. 10813 del 22/09/1994, Rv. 199925).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)