Sez. 2, Sentenza n. 1741 del 15/06/1973 (Rv. 364689 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - SPETTANZA IN OGNI CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - SPETTANZA IN OGNI CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO.*
L'indennita di anzianita, a seguito della sentenza 27 giugno 1968 n 75 della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittima l'ultima parte del primo comma dell'art 2120 cod civ, deve essere corrisposta in ogni caso al prestatore di lavoro, indipendentemente dalla causa da cui deriva la cessazione del rapporto. (Conf 2380/72, mass n 359794).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)