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Sez. 2, Sentenza n. 2380 del 13/07/1972 (Rv. 359794 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA O DIMISSIONI VOLONTARIE - ESCLUSIONE DEL DIRITTO ALL'INDENNITA - PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 2120, COMMA PRIMO, COD CIV RELATIVAMENTE A TALE ESCLUSIONE - EFFICACIA RETROATTIVA - LIMITI - ESTENSIONE AL SECONDO COMMA.*
Stato
decisa il 1972-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359794-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA O DIMISSIONI VOLONTARIE - ESCLUSIONE DEL DIRITTO ALL'INDENNITA - PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 2120, COMMA PRIMO, COD CIV RELATIVAMENTE A TALE ESCLUSIONE - EFFICACIA RETROATTIVA - LIMITI - ESTENSIONE AL SECONDO COMMA.*

La dichiarata illegittimita costituzionale dell'art 2120, primo comma, cod civ, in riferimento agli artt 3 e 36 della Costituzione - nella parte in cui la citata norma, gia abrogata con l'art 9 della legge 15 luglio 1966, n 604, escludeva il diritto del prestatore di lavoro ad un'indennita proporzionale agli anni di servizio nel caso in cui il contratto di lavoro a tempo indeterminato venisse a cessare per licenziamento per giusta causa o per dimissioni volontarie - (V sent Corte cost 27 giugno 1968 n 75) spiega i suoi effetti anche riguardo alle situazioni giuridiche ad essa anteriori che non siano state definite con sentenza passata in giudicato o che comunque non siano divenute irrevocabili in base ad Atti o fatti, di cui siano interamente esauriti gli effetti e che siano rilevanti sul piano sostanziale o processuale, nonostante la inefficacia della norma dichiarata incostituzionale. Le relative conseguenze possono essere rilevate, anche di ufficio, per la prima volta nel giudizio di Cassazione. Dopo la dichiarazione di incostituzionalita del primo comma dell'art 2120 cod civ anche il secondo comma deve ritenersi caducato, non essendo piu possibile, in Sede di contrattazione collettiva, un riconoscimento parziale del diritto all'indennita di anzianita nelle ipotesi in cui tale diritto era denegato dal primo comma, con la conseguenza che la suddetta indennita compete in ogni caso al lavoratore, in eguale misura, indipendentemente dalla causa da cui deriva la cessazione del rapporto di lavoro. (V 787'70, mass n 346085; 631'70, mass n 345798;) (V 541'70, mass n 345606; 2104'69, mass n 341389) (V 1843'69, mass n 340957).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)