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Sez. 1, Sentenza n. 12098 del 28/11/1998 (Rv. 521207 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - DIVISIONE | Separazione personale dei coniugi - Scioglimento della comunione legale - Opponibilità ai terzi dell'acquisto di immobili da parte del coniuge separato - Condizioni - Trascrizione nei registri immobiliari della relativa nota previa indicazione dello "status" di separato - Sufficienza - Annotazione del provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521207-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - DIVISIONE

Ai fini dell'opponibilità ai terzi degli effetti dello scioglimento della comunione derivante dalla separazione personale dei coniugi, con riferimento ai negozi di acquisto di beni immobili (o mobili registrati) contenenti la dichiarazione del coniuge acquirente del proprio "status" di separato, deve ritenersi necessaria la sola trascrizione della relativa nota nei registri immobiliari, e non anche l'annotazione del provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio (richiesto, invece, ex art. 193 cod. civ., con riferimento tassativo alle ipotesi di scioglimento della comunione di cui al precedente art. 191).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 162 CORTE COST., Cod. Civ. art. 163, Cod. Civ. art. 191 CORTE COST., Cod. Civ. art. 193, Cod. Civ. art. 453, Cod. Civ. art. 2659

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)