diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 12354 del 27/05/2009 (Rv. 608534 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Responsabilità civile del professionista - Onere della prova del danno a carico del cliente - Contenuto - Avvocato - Mancata comunicazione al cliente dell'avvenuto deposito di provvedimento sfavorevole - Perdita della facoltà di proporre impugnazione - Responsabilità - Condizioni - Prova della concreta probabilità di accoglimento dell'impugnazione - Necessità.
Stato
decisa il 2009-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608534-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE

In tema di responsabilità civile del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista; pertanto - poiché l'art. 1223 cod. civ. postula la dimostrazione dell'esistenza concreta di una danno, consistente in una diminuzione patrimoniale - la responsabilità dell'avvocato per la mancata comunicazione al cliente dell'avvenuto deposito di una pronuncia sfavorevole - con conseguente preclusione della possibilità di proporre impugnazione - può essere affermata solo se il cliente dimostri che l'impugnazione, ove proposta, avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)