diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5377 del 09/02/1990 Ud. (dep. 12/04/1990) Rv. 184021 - 01

REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - TITOLO DELLA RESPONSABILITÀ - CRITERI DI VALUTAZIONE DI ESSA - INSINDACABILITÀ DEL GIUDIZIO, SE CORRETTAMENTE MOTIVATO.*
Stato
decisa il 1990-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184021-01

REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - TITOLO DELLA RESPONSABILITÀ - CRITERI DI VALUTAZIONE DI ESSA - INSINDACABILITÀ DEL GIUDIZIO, SE CORRETTAMENTE MOTIVATO.*

La responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. - che si inserisce nell'ambito della Forma dolosa di colpevolezza - può essere esclusa solo quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegabili in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestato, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità. Per la formulazione di siffatto giudizio, da effettuarsi ex post, è necessario ricorrere ad alcuni strumenti logici tra cui sono annoverabili i criteri attinenti alla prevedibilità, che deve essere desunta dalle modalità effettive di esecuzione e da tutte le altre circostanze di fatto rilevanti. Il relativo giudizio, se adeguatamente e correttamente motivato, è insindacabile in Sede di legittimità. (Conf mass n 178379; (Conf mass n 123622).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)