Sez. 1, Sentenza n. 5797 del 04/03/1988 Ud. (dep. 10/05/1988) Rv. 178379 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNI CONCORRENTI - CONDIZIONI DI RESPONSABILITÀ.*
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNI CONCORRENTI - CONDIZIONI DI RESPONSABILITÀ.*
Atteso il carattere unitario del reato concorsuale, l'elemento psicologico animante la condotta dell'autore materiale del reato stesso, si comunica al correo, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., salvo che non risulti sicuramente dimostrato un accordo criminoso indirizzato alla esecuzione di un reato diverso e meno grave. In tale caso la responsabilità per concorso anomalo in reato più grave e diverso da quello concordato, quando legato da nesso di causalità psichica e materiale al crimine concordato, resta esclusa soltanto se l'evento maggiore derivatone, costituisca un evento atipico, cagionato da circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili le quali spezzino il nesso di causalità in modo che l'evento non sia ricollegabile in alcun modo alla condotta ed alla volizione del compartecipe. Ma quando siavi stata volontà del correo adesiva ad un accordo per la commissione di un reato, ove sia stato poi eseguito un reato più grave di quello previsto, il reato più grave deve essere ascritto anche al compartecipe ove sia riscontrabile dolo diretto o indiretto, ai sensi dell'art. 110.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)