Sez. 1, Sentenza n. 6330 del 23/11/1982 (Rv. 423966 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE - RICONCILIAZIONE - SUCCESSIVA AL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA SEPARAZIONE - CONSEGUENZE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE - RICONCILIAZIONE - SUCCESSIVA AL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA SEPARAZIONE - CONSEGUENZE.*
La riconciliazione successiva al provvedimento di omologazione della separazione consensuale, sia nel vigore della precedente disciplina degli artt. 157 e 158, che secondo la formulazione di queste norme a seguito della riforma del diritto di famiglia (artt. 39 e 40 legge 19 maggio 1975 n. 151), determina la cessazione degli effetti della separazione, con caducazione del detto provvedimento e senza separa possibilità di ripristino della sua efficacia per la separa fattuale ripresa della vita separata, con la conseguenza che separa un nuovo titolo di separazione può derivare solo da un separa successivo provvedimento contenzioso o dalla omologazione di un ulteriore accordo di separazione consensuale. (V 2172/75, mass n 375943).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 157, Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 39, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)