Sez. 1, Sentenza n. 2172 del 28/05/1975 (Rv. 375943 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - IN GENERE - RICONCILIAZIONE - COABITAZIONE - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA SEPARAZIONE - RAPPORTI SESSUALI - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - IN GENERE - RICONCILIAZIONE - COABITAZIONE - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA SEPARAZIONE - RAPPORTI SESSUALI - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Anche ai fini della dichiarazione di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio opera la norma di cui all'art 157 cod civ, la quale stabilisce che gli effetti della separazione personale, in Mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, cessano col fatto della coabitazione; questa non puo, quindi, ritenersi ripristinata per il solo fatto di ripetuti rapporti sessuali tra i coniugi, qualora, secondo l'insindacabile apprezzamento del giudice del merito, debba escludersi una situazione di relazioni spirituali che permetta di considerare il rapporto sessuale come manifestazione ed effetto della rinnovata societa coniugale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 157, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)