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Sez. 2, Sentenza n. 19942 del 17/02/2012 Cc. (dep. 25/05/2012) Rv. 252839 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Sospensione per la particolare complessità del dibattimento avente ad oggetto taluno dei reati ex art. 407, comma secondo, lett. A), cod. proc. pen. - Valutazione oggettiva e globale - Necessità - Riferimento alle singole posizioni degli imputati - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252839-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare prevista dall'art. 304, commi secondo e terzo, cod. proc. pen. presuppone la difficoltà del dibattimento o del giudizio abbreviato nel suo complesso, a prescindere dalle posizioni dei singoli imputati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)