Sez. 2, Sentenza n. 19942 del 17/02/2012 Cc. (dep. 25/05/2012) Rv. 252839 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Sospensione per la particolare complessità del dibattimento avente ad oggetto taluno dei reati ex art. 407, comma secondo, lett. A), cod. proc. pen. - Valutazione oggettiva e globale - Necessità - Riferimento alle singole posizioni degli imputati - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare prevista dall'art. 304, commi secondo e terzo, cod. proc. pen. presuppone la difficoltà del dibattimento o del giudizio abbreviato nel suo complesso, a prescindere dalle posizioni dei singoli imputati.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)