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Sez. 4, Sentenza n. 37714 del 08/07/2005 Cc. (dep. 17/10/2005) Rv. 232084 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - termini di durata massima della custodia cautelare - sospensione | Complessità del dibattimento - Perizia - Potere del giudice - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232084-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - termini di durata massima della custodia cautelare - sospensione

È legittimamente disposta la sospensione dei termini della custodia cautelare per tutti gli imputati quando la complessità del dibattimento riguardi l'espletamento di una perizia, avente il carattere della necessità ed inevitabilità, riguardante la posizione anche di uno solo di essi, trattandosi di un elemento di natura oggettiva relativo al dibattimento senza distinzione tra le posizioni dei singoli imputati e rientrando nel potere discrezionale del giudice del dibattimento decidere se effettuare o meno la perizia (nella specie, relativa alla trascrizione delle intercettazioni).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 508

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)