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Sez. 1, Sentenza n. 1763 del 17/01/2024 (Rv. 669907-01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - ESAME CONTABILE | Consulenza contabile - Preclusioni processuali - Attenuazione - Consenso della parei - Necessità - Documenti relativi a fatti principali - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2024-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669907-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - ESAME CONTABILE

Nella consulenza tecnica di natura contabile, l'attenuazione del sistema basato sulle preclusioni istruttorie, al fine di non violare il principio dispositivo e il principio del contraddittorio, può avvenire, ai sensi dell'art. 198, comma 2, c.p.c., unicamente con il consenso delle parti, che ha valore condizionante rispetto all'esame dei documenti non prodotti in precedenza, i quali possono, tuttavia, anche essere riferibili alla prova dei fatti principali del giudizio.

Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 198, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)