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Sez. 1 - , Ordinanza n. 31964 del 17/11/2023 (Rv. 669372 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI PARTE - IN GENERE | Consulente tecnico di parte - Attività svolta - Espressione di manifestazione di scienza e non di volontà - Conseguenze - Legittimazione a far valere l’eccezione di nullità della consulenza tecnica d’ufficio - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669372-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI PARTE - IN GENERE

In tema di prova civile, la consulenza di parte non esprime una manifestazione di volontà, ma veicola una mera manifestazione di scienza, sub specie di allegazione difensiva a contenuto tecnico, il che esclude che il c.t.p. – mero ausiliario, sprovvisto dello ius postulandi a tal fine necessario – possa far valere ritualmente l'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio.

Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 198, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)