Sez. 3, Sentenza n. 4383 del 21/07/1979 (Rv. 400913 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - RESPONSABILITA SOLIDALE DELL'ASSICURATO E DELLO ASSICURATORE NEI CONFRONTI DEL TERZO DANNEGGIATO - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART 1310, PRIMO COMMA, COD CIV - INAPPLICABILITA - PRESCRIZIONE BIENNALE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART 2947 COD CIV - ATTI INTERCORSI TRA IL DANNEGGIATO E ASSICURATORE - EFFICACIA INTERRUTTIVA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO DANNEGGIANTE - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - RESPONSABILITA SOLIDALE DELL'ASSICURATO E DELLO ASSICURATORE NEI CONFRONTI DEL TERZO DANNEGGIATO - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART 1310, PRIMO COMMA, COD CIV - INAPPLICABILITA - PRESCRIZIONE BIENNALE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART 2947 COD CIV - ATTI INTERCORSI TRA IL DANNEGGIATO E ASSICURATORE - EFFICACIA INTERRUTTIVA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO DANNEGGIANTE - ESCLUSIONE.*
Solo l'espresso conferimento di poteri rappresentativi puo condurre ad estendere direttamente all'assicurato l'attivita svolta dallo assicuratore nell'ambito di quel patto di gestione della lite, normalmente accedente al contratto di Assicurazione della responsabilita civile, che configura un contratto atipico non riconducibile allo schema del mandato. Pertanto, data l'autonomia delle obbligazioni dei contraenti l'Assicurazione, non e configurabile una loro responsabilita solidale nei confronti del terzo danneggiato ed e conseguentemente inapplicabile il disposto del primo comma dell'art 1310 cod civ, con l'ulteriore conseguenza che la prescrizione biennale del diritto al risarcimento del danno, di cui al secondo comma dell'art 2947 cod civ, non rimane interrotta nei confronti dell'assicurato danneggiante da Atti intercorsi tra la persona danneggiata e la societa assicuratrice del danneggiante. (V 3790/74, mass nn 372301, 372302; (V 2989/73, mass n 366662; (V 1149/73, mass n 363660; (V 3508/71, mass n 355146).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)