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Sez. 3, Sentenza n. 5821 del 12/06/1999 (Rv. 527385 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Da parte dell'assicuratore - Efficacia interruttiva nei confronti dell'assicurato - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527385-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

Al di fuori dell'ipotesi dell'assicurazione obbligatoria a norma della legge n. 990 del 1969, solo l'espresso conferimento di poteri rappresentativi vale ad estendere direttamente all'assicurato l'attività svolta dall'assicuratore nell'ambito di quel patto di gestione della lite, normalmente accedente al contratto di assicurazione della responsabilità civile, che configura un contratto atipico non riconducibile allo schema del mandato, rimanendo altrimenti tale attività irrilevante a qualsiasi fine anche interruttivo (in applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva verificato se l'assicuratore fosse dotato di poteri rappresentativi prima di ritenere che il pagamento da parte dello stesso aveva efficacia interruttiva nei confronti dell'assicurato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)