Sez. L, Sentenza n. 433 del 18/01/1984 (Rv. 432653 - 01)
PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - VALUTAZIONE SERVIZI - SERVIZI MILITARI (IN GENERE) - SERVIZIO SVOLTO A DOMANDA DELL'INTERESSATO OLTRE I LIMITI FISSATI DALLA LEGGE - NATURA - CESSAZIONE - MANCATA MATURAZIONE DEL DIRITTO A PREVIDENZA O PENSIONE SECONDO IL REGIME ASSICURATIVO OBBLIGATORIO CUI DETTO DIPENDENTE ERA ISCRITTO O DOVEVA ESSERE ISCRITTO - COSTITUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA NELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA RELATIVAMENTE AL CORRISPONDENTE PERIODO DI ISCRIZIONE - OBBLIGATORIETÀ.*
PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - VALUTAZIONE SERVIZI - SERVIZI MILITARI (IN GENERE) - SERVIZIO SVOLTO A DOMANDA DELL'INTERESSATO OLTRE I LIMITI FISSATI DALLA LEGGE - NATURA - CESSAZIONE - MANCATA MATURAZIONE DEL DIRITTO A PREVIDENZA O PENSIONE SECONDO IL REGIME ASSICURATIVO OBBLIGATORIO CUI DETTO DIPENDENTE ERA ISCRITTO O DOVEVA ESSERE ISCRITTO - COSTITUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA NELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA RELATIVAMENTE AL CORRISPONDENTE PERIODO DI ISCRIZIONE - OBBLIGATORIETÀ.*
Mentre esula la natura di prestazione lavorativa dal servizio militare obbligatorio (e da quello sostitutivo reso quale ufficiale di complemento di prima nomina) e da quelli resi coattivamente a fini di difesa della patria, anche in eccedenza rispetto ai limiti ordinari di legge, il servizio svolto a domanda dell'interessato oltre i medesimi limiti ed anche temporaneamente quale ufficiale di complemento è funzionalmente equiparabile a quello svolto dagli ufficiali in servizio permanente e costituisce esecuzione di un rapporto di pubblico impiego, con la conseguenza che relativamente ad esso opera il combinato disposto dell'art. unico della legge n. 322 del 1958 e dell'art. 52 della legge n. 153 del 1969, secondo il quale, cessato detto rapporto, in ragione del quale il dipendente era stato iscritto o doveva essere iscritto ad una Forma assicurativa obbligatoria per l'Invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, esclusiva dell'applicabilità dell'Assicurazione generale, e non avendo il dipendente stesso maturato il diritto a trattamenti di previdenza o a pensione secondo il regime assicurativo che aveva dato luogo a tale esclusione, deve provvedersi alla Costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell'Assicurazione generale obbligatoria, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme di tale regime generale, rimanendo perciò esclusa l'applicabilità delle meno favorevoli Disposizioni sul computo del servizio militare a fini pensionistici dettate dall'art. 49 comma secondo della stessa legge n. 153 del 1969, che prescindono dalla sussistenza di una contribuzione obbligatoria sostitutiva.*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1958 num. 322 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 49 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)