Sez. L, Sentenza n. 8606 del 11/08/1999 (Rv. 529303 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO | Periodi di servizio militare ed equiparati - Disciplina ex art. 49 legge n. 153/1969 - Periodi di cosiddetta rafferma ottenuti dal militare a richiesta dopo il servizio di leva obbligatorio - Computabilità ai fini pensionistici - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO
L'art. 49 legge n. 153 del 1969, nel prevedere che i periodi di servizio militare e quelli equiparati sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del diritto e della determinazione della pensione dell'assicurazione obbligatoria per invalidatì vecchiaia e superstiti, anche se eccedenti la durata del servizio di leva, non si riferisce ai periodi di servizio militare svolti, oltre i limiti del servizio di leva, a domanda dell'interessato, giacché la norma è intesa ad evitare che i soggetti protetti subiscano un pregiudizio per quanto attiene al futuro godimento delle prestazioni previdenziali in relazione ad eventi che ne impediscano l'attivatà lavorativa, esigenza non configurabile quando il servizio reso corrisponde ad una precisa scelta del soggetto, onde, ai fini dell'accredito dei cosiddetti contributi figurativi, non può esservi equiparazione tra il servizio militare di leva obbligatorio e quello espletato in periodo di cosiddetta rafferma nel servizio, effettuato dal militare su domanda.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)