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Sez. 3, Sentenza n. 2318 del 13/08/1964 (Rv. 303476 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - QUALITA DI PARTE NEL GIUDIZIO D'IMPUGNAZIONE - ASSUNZIONE DA PARTE DEL DIFENSORE DISTRATTARIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1964-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303476-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - QUALITA DI PARTE NEL GIUDIZIO D'IMPUGNAZIONE - ASSUNZIONE DA PARTE DEL DIFENSORE DISTRATTARIO - CONDIZIONI.*

La pronuncia di distrazione delle spese e diretta a regolare il rapporto tra difeso e difensore e, seppure impegna il soccombente a prestarvi ossequio, non determina di per se l'inserimento di un nuovo soggetto nel giudiziò ne consegue che il difensore della parte vittoriosa in Sede di merito, distrattario delle spese, assume la qualita di parte nel giudizio di Cassazione soltanto quando sorga specifica controversia sulla distrazione, quando, cioe, la sentenza impugnata non abbia provveduto sulla relativa istanza ovvero l'abbia respinta, oppure quando il ricorso investa specificamente la pronuncia di attribuzione. (Cfr 721/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)