Sez. L, Sentenza n. 2945 del 11/05/1982 (Rv. 420850 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - DIFENSORE DELLA PARTE VITTORIOSA NEL GIUDIZIO DI MERITO - ASSUNZIONE DELLA QUALITÀ DI PARTE NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - DIFENSORE DELLA PARTE VITTORIOSA NEL GIUDIZIO DI MERITO - ASSUNZIONE DELLA QUALITÀ DI PARTE NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Il difensore della parte vittoriosa nel giudizio di merito, distrattario delle spese, assume la qualità di parte nel giudizio di Cassazione soltanto quando sorga controversia sulla distrazione e, in particolare, quando il ricorso investa direttamente la relativa pronuncia. (V 697/81, mass n 411163; (Conf 1697/78, mass n 391116; (Conf 3982/68, mass n 337552; (Conf 2318/64, mass n 303476).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)