Sez. 1, Sentenza n. 37119 del 09/10/2002 Ud. (dep. 05/11/2002) Rv. 222914 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE | Dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari da persone informate dei fatti - Successiva sottrazione all'esame dibattimentale per sopravvenuta irreperibilità - Operatività dell'art. 526 comma 1-bis cod. proc. pen. - Esclusione - Utilizzazione delle dichiarazioni per sopravvenuta impossibilità di ripetizione.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE
La regola contenuta nell'art. 526 comma 1-bis cod. proc. pen., secondo cui la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore, non opera nel caso in cui l'utilizzazione delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari avvenga in forza dell'art. 512 cod. proc. pen., per irreperibilità del teste (la Corte ha specificato come una diversa interpretazione, che identificasse la volontarietà di sottrazione all'esame dibattimentale con la mera irreperibilità del teste, condurrebbe ad una sostanziale e generale disapplicazione dell'art. 512 cod. proc. pen., che disciplina i casi di lettura di atti per sopravvenuta impossibilità oggettiva di ripetizione).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 5, Legge 01/03/2001 num. 63 art. 19, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 com. 1 n. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 526 com. 1 n. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 512 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)