diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 903 del 14/02/1989 (Rv. 461899 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - TERMINI PREVISTI DALL'ART. 1669 COD. CIV. - INTERDIPENDENZA - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1989-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461899-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - TERMINI PREVISTI DALL'ART. 1669 COD. CIV. - INTERDIPENDENZA - CONSEGUENZA.*

In tema di rovina e difetti di cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, l'art. 1699 cod. civ. prescrive, oltre al termine decennale attinente al rapporto sostanziale di responsabilità dell'appaltatore (ricollegabile anche alla posizione del venditore-costruttore), due ulteriori termini, uno di decadenza, per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti, di un anno dalla "scoperta" dei vizi o dei difetti, e lo altro di prescrizione per l'Esercizio dell'Azione di responsabilità, di un anno dalla denuncia, senza alcun rilievo per eventuali aggravamenti che costituiscano la naturale evoluzione di una grave situazione già precedentemente manifestatasi e denunciata. I detti termini sono interdipendenti, nel senso che, ove soltanto uno di essi non sia rispettato, la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, non può più essere fatta valere. (V 1114/86, mass n 444615; (V 4398/85, mass n 441863).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)