Sez. 2, Sentenza n. 4398 del 08/08/1985 (Rv. 441863 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - DECORRENZA DEL TERMINE RELATIVO - CONDIZIONI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - DECORRENZA DEL TERMINE RELATIVO - CONDIZIONI.*
In tema di appalto il termine di un anno richiesto dall'art. 1669 cod. civ. per la denuncia dei vizi dell'immobile decorre non già dal momento in cui il committente o i suoi aventi causa abbiano percepito segni o manifestazioni esteriori dei vizi dell'opera, bensì da quello in cui essi abbiano acquistato un apprezzabile grado di conoscenza, obiettiva e completa e non soltanto presuntiva, non solo della consistenza dei difetti e del pericolo che ne deriva, ma anche del loro collegamento causale con l'attività dell'appaltatore. Conseguentemente, ove la conoscenza del difetto e delle sue specifiche cause, nonché della sua gravità, consegua allo espletamento di indagini tecniche, il termine non può decorrere se non dall'acquisizione della relazione del consulente. (V 2523/81, mass n 413297; (V 1094/81, mass n 411642; (V 4613/80, mass n 408432; (V 2694/80, mass n 349148; (V 2561/80, mass n 406295; (V 2855/75, mass n 376887; (V 2694/70, mass n 349148).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)