Sez. 3, Sentenza n. 1428 del 15/05/1971 (Rv. 351705 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RINUNZIA - ALLA DOMANDA - INTERESSE AD AGIRE - MANCANZA PER UNA DIVERSA DOMANDA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RINUNZIA - ALLA DOMANDA - INTERESSE AD AGIRE - MANCANZA PER UNA DIVERSA DOMANDA - ESCLUSIONE.*
La rinuncia ad una domanda (quella di risarcimento del danno) non puo costituire riprova assoluta della Mancanza di interesse dell'attore all'accoglimento di una diversa ed autonoma domanda (nella speciè quella di risoluzione del contratto).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)