Sez. 1, Sentenza n. 15779 del 14/12/2000 (Rv. 544122 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - ACCESSORIETÀ | Della domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale rispetto alla domanda di risoluzione del medesimo contratto, proposte dinanzi a giudici diversi - Insussistenza - Fondamento - Conseguenze - Spostamento della competenza a decidere la prima causa al giudice della seconda - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - ACCESSORIETÀ
La causa di risarcimento danni per inadempimento contrattuale non è accessoria rispetto alla causa di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento, proposta dal medesimo attore nei confronti del medesimo convenuto dinanzi ad un diverso giudice, perché la decisione dell' una non presuppone, per correlazione logico- giuridica, la decisione dell' altra, né vi è subordinazione, essendo invece autonome tra loro, benché presupposto di entrambe sia l' accertamento dell' inadempimento, che però incide diversamente, dovendo essere di non scarsa importanza per accogliere la domanda di risoluzione e fungendo soltanto da parametro di valutazione per la domanda risarcitoria. Pertanto il giudice della seconda causa non è competente a decidere anche la prima che resta invece di competenza del giudice adito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)