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Sez. 4, Sentenza n. 12613 del 04/10/1995 Ud. (dep. 28/12/1995) Rv. 203136 - 01

Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Attenuanti generiche | Concessione - Diniego - Attenuante della collaborazione di cui allo art. 73, comma settimo, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Riconoscimento - Incompatibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203136-01

Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Attenuanti generiche

Il diniego delle attenuanti generiche non è logicamente incompatibile con il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione di cui all'art. 73, comma settimo, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto sono diversi i presupposti logico-giuridici delle prime e della seconda, premiando quest'ultima una determinata condotta di un soggetto che può avere una personalità negativa, e può essersi comportato processualmente in modo tutt'altro che lineare, tanto da non meritare le circostanze previste dall'art. 62 bis Cod. Pen.. (Nella fattispecie, le attenuanti generiche erano state negate all'imputato per i numerosi precedenti penali e per il comportamento processuale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)