Sez. 1, Sentenza n. 6117 del 01/12/2020 Cc. (dep. 16/02/2021) Rv. 280524 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULAMENTO - PROVVEDIMENTI - CONSEGUENTI | Violazione del contraddittorio - Annullamento con rinvio - Necessità - Ragioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULAMENTO - PROVVEDIMENTI - CONSEGUENTI
In tema di ricorso per cassazione, nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l'annullamento con rinvio dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen. che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui era stata dichiarata l'inammissibilità "de plano" dell'istanza del detenuto di ammissione alla semilibertà in violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 com. 1 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)